Allegato "A" allo Statuto del G.M.S.
CODICE DEONTOLOGICO DEL RICERCATORE E COLLEZIONISTA DI MINERALI
Art.1
Il rispetto delle persone, dell' ambiente naturale, delle proprieta, di usi e costumi altrui sarà la norma costante di ogni ricercatore di minerali.
Art. 2
Il ricercatore di minerali, durante le escursioni, dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti per prevenire ogni genere di infortunio a sé o ad altri; quindi dovra avere un equipaggiamento adatto, comunicherà luoghi ed orari dell' escursione a terze persone, sottoscriverà una polizza di assicurazione contro gli
infortuni e responsabilità civile.
Art. 3
Il ricercatore si impegnerà ad osservare tutte le Leggi ed Ordinanze in vigore nella località in cui espleterà la sua azione ed a rispettare la proprietà altrui, chiedendo il permesso di ingresso al proprietario, se reperibile, e rispetterà ogni manufatto o prodotto del lavoro altrui.
Art. 4
Il ricercatore utilizzerà soltanto il materiale tradizionale che consiste in: martello e mazza inferiore a 3 Kg, scalpelli e leve di lunghezza inferiore ad 1 mt. Eviterà nel modo più assoluto l'uso di strumenti meccanici, pneumatici, chimici ed esplosivi. I suoi prelevamenti dovranno essere contenuti e ragionevoli.
Art. 5
Il ricercatore ha il dovere di rispettare e far rispettare l'ambiente naturale. Eviterà ogni forma di inquinamento, si impegnerà a conservare nel loro stato primitivo grotte e cavità di interesse naturalistico e storico. Ridurrà al minimo gli effetti della sua azione restituendo all'aspetto iniziale la localita in
cui egli ha esplicato la sua ricerca, ricolmando scavi e fosse, rimuovendo i detriti e ripristinando il manto verde.
Art. 6
Il ricercatore si impegna a rendere nota ogni scoperta di interesse scientifico e, affinchè divenga patrimonio pubblico, ne darà comunicazione alle Autorita, Musei, Istitituti Universitari competenti.
Art. 7
Il collezionista ricercherà minerali per la sua raccolta, per eventuali scambi e per scopi scientifici. Come principio non cercherà di perseguire alcun utile commerciale, ne speculativo.
Art. 8
Le collezioni personali dovranno sempre essere accessibili a studiosi. Il ricercatore dovrà essere in grado di fornire in modo dettagliato almeno le informazioni principali relative ai reperti, quali nome e luogo di provenienza, tipo di giacimento e data di raccolta.
Art. 9
E' vietato scambiare esemplari falsi o truccati. I minerali sintetici, incollati, riparati o artificiosamente colorati dovranno sempre essere segnalati. Nello scambio si dovranno sempre fornire informazioni veridiche circa la provenienza degli esemplari ceduti
Art. 10
Il ricercatore di minerali si impegna a perseguire e divulgare quanto riportato nei precedenti Articoli del presente Codice Deontologico.