GRUPPO MINERALOGICO SCALIGERO

STATUTO

In data 30 ottobre 1992 si e costituito in Verona il G.M.S.

GRUPPO MINERALOGICO SCALIGERO

Art. 1

Il G.M.S. è un’associazione apolitica ed apartitica.

Art. 2

Il G.M.S. non ha scopo di lucro e persegue i seguenti motivi:

- promuovere gli incontri fra appassionati di mineralogia e favorire la diffusione delle conoscenze e della cultura mineralogica tra i cittadini;

- promuovere iniziative e manifestazioni a favore dei soci e simpatizzanti, agevolare la reciproca conoscenza, lo scambio d’informazioni tecniche e di esperienze e promuovere la sperimentazione pratica nel campo della mineralogia;

- promuovere studi ed esperienze finalizzati all'acquisizione ed alla divulgazione di dati scientifici, alla stesura di progetti, documentazioni, relazioni e pubblicazioni, che rimangono patrimonio del G.M.S., riservandosene gli eventuali diritti editoriali;

- collaborare con Musei, Enti e persone alla realizzazione di strutture e di attività nel settore. Effettuare ricerche nel rispetto del codice deontologico (riportato nell’allegato A).

Art. 3

Al G.M.S. possono iscriversi tutte le persone senza limiti di età, la cui domanda di adesione sia stata approvata dal Consiglio Direttivo. La domanda di iscrizione per i Soci minorenni dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la patria potestà.

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

a) Socio onorario;
b) Socio fondatore;
c) Socio ordinario;
d) Socio junior;
e) Socio simpatizzante.

Solo i Soci fondatori e ordinari possono concorrere a ricoprire le cariche sociali ed hanno diritto di voto.

Potranno rivestire solo il ruolo di Socio simpatizzante coloro che esercitano attività commerciale, palese o dichiarata, di minerali o pietre di interesse gemmologico e/o coloro che risultano iscritti ad altri club, associazioni o gruppi mineralogici della Provincia di Verona.

Art. 4

Ogni Socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale nella misura stabilita dall’Assemblea per ogni categoria, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, pena il decadimento della qualifica di Socio. La reintegrazione è comunque possibile col pagamento delle quote arretrate, conservando, in tal caso, solo l’anzianità di iscrizione.

Art. 5

Il Socio iscritto al G.M.S. si impegna ad osservare le norme del presente Statuto e divulgare fra i simpatizzanti le norme di comportamento deontologico (vedi allegato A).

Art. 6

II Socio esonera il G.M.S. da ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi in occasione di escursioni o altre manifestazioni organizzate dal Gruppo stesso.

Art. 7

Sono organi del G.M.S.:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente del G.M.S.;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 8

L'Assemblea dei Soci viene convocata e riunita dal Presidente del G.M.S. in seduta ordinaria entro il mese di novembre di ogni anno. Viene convocata in seduta straordinaria quando il Presidente del G.M.S. ne ravvisi l'opportunità o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci o dal Consiglio Direttivo. La convocazione si effettua con preavviso di giorni 21 (ventuno) per l'Assemblea ordinaria e di giorni 15 (quindici) per quella straordinaria, mediante invito ai Soci ed avvisi affissi in sede. Gli avvisi devono specificare: la data, l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 9

L'Assemblea è valida:
- in prima convocazione, se presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza su:
a) bilancio consuntivo e preventivo presentati dal Consiglio Direttivo;
b) eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci;
c) entità delle quote annuali di iscrizione;
d) calendario delle attività.

Le proposte dei Soci devono pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché possano essere inserite nell’O.d.G. dei lavori.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di accettare proposte di particolare importanza o urgenza, prima dell'apertura dell'Assemblea.

Art. 10

L'Assemblea dei Soci ogni 2 (due) anni elegge:
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Nelle riunioni di Assemblea i Soci partecipanti possono essere portatori di deleghe in misura di una per ciascun Socio. Non possono essere eletti a cariche sociali i Soci minorenni e Soci simpatizzanti.
L'elezione alle cariche sociali avviene con votazione segreta. Nelle sessioni in cui è previsto il rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea sarà presieduta dal Presidente uscente. All'inizio di sessione saranno eletti 3 (tre) scrutatori, ai quali sarà affidato l'incarico della distribuzione delle schede, dello scrutinio e della comunicazione al Presidente dei risultati dell'elezione.
Sarà cura del Segretario uscente predisporre quanto necessario per il regolare svolgimento delle elezioni.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5 (cinque) Consiglieri eletti dall'Assemblea, che con incarico specifico saranno coinvolti per lo sviluppo delle diverse attività del Gruppo. Gli eletti rimangono in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo al suo interno:

a) elegge il presidente;
b) elegge il vicepresidente;
c) elegge il Segretario;
d) elegge il Cassiere;
e) propone il programma delle attività sociali in relazione alle finalità di cui all'Art.2 dello Statuto;
elabora il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
g) designa i collaboratori tecnici da preporre a specifiche attività sociali;
h) esamina e si riserva di accogliere le domande di iscrizione;
i) commina i provvedimenti disciplinari.

Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Consiglieri, subentreranno i Soci che nei risultati delle elezioni hanno riportato il maggior numero di voti, dopo l'ultimo eletto, e permarranno in carica fino alla scadenza del mandato. In caso di parità, prevarrà l'anzianità di iscrizione al Gruppo e quindi quella anagrafica.

Art. 12

II Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno trimestralmente e, in via straordinaria, quando lo ritenga necessario il Presidente del G.M.S., o quando lo richiedono almeno un terzo dei componenti del Consiglio Stesso.

Esso delibera validamente in prima convocazione con l'intervento del 75% dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la meta più uno di essi. A parità di voti prevale quello del Presidente del G.M.S.

Le votazioni devono avvenire a scheda segreta, qualora ciò venga richiesto da 1 (uno) solo dei membri.

Art. 13

Il Presidente del G.M.S. viene eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza del Gruppo. Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

E' altresì responsabile degli atti amministrativi compiuti nel nome e per conto del G.M.S., firma la corrispondenza che impegni comunque il Gruppo e mantiene i contatti ufficiali con Enti ed Autorità.

In assenza del Presidente lo sostituisce il vicepresidente in tutte le mansioni.

Art.14

Il Segretario tiene aggiornato il libro dei Soci, il registro dei verbali e la corrispondenza
Provvede inoltre alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ed a tutte le normali mansioni di segreteria.

Art.15

Il Cassiere ha le mansioni di Economo: predispone lo schema dei bilanci (secondo l’impostazione decisa dal Consiglio Direttivo) che deve essere a sua volta sottoposto all’approvazione dell'Assemblea dei Soci; tiene aggiornata la documentazione contabile ed il registro dei beni patrimoniali; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese effettuate a mezzo di ordinativi a firma abbinata del Presidente.

Art. 16

II Collegio dei Revisori dei conti e costituito da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei Soci, esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione del G.M.S. esaminando, tra l'altro, i bilanci e proponendo eventuali modifiche. Gli eletti rimangono in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

Art. 17

Il patrimonio del G.M.S. è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquisiti, dai beni mobili ed immobili provenienti da donazioni o lasciti.
Il patrimonio del G.M.S. non può essere destinato ad uso diverso da quello per il quale il G.M.S. e stato costituito.

Art. 18

Le entrate del G.M.S. sono costituite da:

a) quote di iscrizione;
b) utili delle manifestazioni sociali o derivanti dalla cessione in uso a terzi di studi, relazioni, documentazioni di produzione e dotazione sociale, o da attività editoriali;
c) libere contribuzioni, elargizioni o lasciti di sostenitori o terzi simpatizzanti;
d) redditi patrimoniali;
e) cessione di materiali ed attrezzature.

Art. 19

La responsabilità della gestione del G.M.S. è assunta dal Consiglio Direttivo.
L'esercizio finanziario decorre dal 1 dicembre al 30 novembre dell'anno successivo.

Art. 20

I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Soci del G.M.S. sono:

a) richiamo scritto;
b) sospensione temporanea;
c) espulsione dal G.M.S.

Essi sono adottati dal Consiglio Direttivo. Contro i provvedimenti in parola è ammesso ricorso allo stesso Consiglio. Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento.
La comprovata contravvenzione ai contenuti di cui agli Art. 1, 2, 3 (sub. 3 e 4) ed allegato A del presente Statuto comporta l'automatica espulsione del Socio contravventore.

Art. 21

Del presente Statuto fa parte integrante il Codice Deontologico allegato A.

Art. 22

Del presente Statuto non possono essere in alcun modo modificati, sostituiti o annullati gli Art. 1, 2, 3 ed il Codice Deontologico del ricercatore e collezionista di minerali (allegato A).

Art. 23

In caso di scioglimento del G.M.S., deliberato in Assemblea con la maggioranza del 75% degli aventi diritto al voto, le eventuali attività e beni sociali seguiranno la destinazione decisa dall'Assemblea stessa, in osservanza alle finalità di cui all'Art. 2, privilegiando eventuali esigenze espresse dal Museo di Storia Naturale de Verona.

Art. 24

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme del Codice Civile.


Questo Statuto viene approvato dall’Assemblea in data 30 ottobre 1992.